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La libera professione

La professione infermieristica si caratterizza come professione intellettuale ai sensi degli artt. 2229 e ss. del Codice Civile (C.C.) e il campo proprio di attività dell’infermiere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge 42/99, è determinato dal Profilo professionale, dal Codice Deontologico e dagli Ordinamenti didattici della formazione di base e post base. Gli infermieri che decidono di esercitare l'attività in regime autonomo, in qualità di professionisti prestatori d’opera intellettuale, devono fare riferimento alle regole fondamentali di buon comportamento e devono avere contezza della responsabilità assunta nei confronti del cliente, dei colleghi e dell’intera categoria. Essere libero professionista significa operare in regime di autonomia organizzativa e libertà di scelta metodologica e scientifica, nel rispetto delle regole della concorrenza e delle norme del Codice Deontologico. L’esercizio della professione infermieristica si espleta attraverso attività tipicamente intellettuali e l’esercizio libero professionale rappresenta un valore aggiunto, sia per la categoria infermieristica, sia per la società.

Richiami giuridici

Nell’esercizio libero professionale, il professionista, attraverso l’accettazione dell’incarico, assume la piena responsabilità delle scelte e delle modalità utilizzate nell’intervento professionale. L'incarico professionale è regolato dall’art. 2229 C.C. e seguenti, al fine di disciplinare le cosiddette attività protette, tipiche dei professionisti. Per essi, il legislatore ha previsto l'iscrizione in uno specifico Albo professionale. L'art. 2231 C.C. dispone, infatti: “Quando l'esercizio di una attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli da azione per il pagamento della retribuzione". A corollario di quanto esplicitato nell'art. 2231 C.C., viene richiamato l'art. 348 del Codice Penale (C.P.) che recita: “chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato (C.C. art. 2229), è punito con la reclusione fino a sei mesi, o con la multa da 103,00 euro a 516,00 euro". A conclusione di questo sintetico quadro di riferimento, si sottolinea che un ulteriore elemento che caratterizza l’attività del professionista è il carattere strettamente personale della stessa. L'incarico, infatti, viene affidato dal cliente-committente in base a un rapporto di fiducia verso il professionista.

Vademecum della libera professione infermieristica

Il Vademecum è stato pensato e realizzato con l'obiettivo di fornire agli infermieri che intendono inserirsi nel mondo sanitario come liberi professionisti - o che già esercitano con tale modalità - un facile strumento informativo e di operatività.

Con il Vademecum, la Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI (FNC IPASVI) e l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), intendono sottolineare l'impegno, soprattutto verso gli infermieri di fresca laurea, per sostenere e promuovere un approccio e un'assistenza libero professionale che si richiama ad un quadro giuridico e deontologico chiaro e condiviso e che utilizza modalità operative e strumenti professionali omogenei su tutto il territorio nazionale.

Allegato:

iconapdf Vademecum della libera professione infermieristica (Versione 2020)

Nomenclatore Tariffario

Il Nomenclatore Tariffario è lo strumento che regolamenta i rapporti tra gli infermieri in esercizio libero professionale e i cittadini/clienti. Contiene un elenco di prestazioni che possono essere tariffate singolarmente e un elenco che definisce le prestazioni complesse e/o continuative, che richiedono un pagamento budgetario o forfettario.

Il nomenclatore non è solo utile a regolare i rapporti economici: esso stabilisce anche le regole di un corretto esercizio professionale dal punto di vista deontologico e di tutela del cittadino. La tariffa professionale, continua a mantenere intatta la propria validità ed è ad essa che, per espressa previsione legislativa, occorre ancora far riferimento anche al fine della liquidazione giudiziale del compenso per l’opera prestata.

Allegato:

iconapdf Nomenclatore Tariffario

 

Modulistica - libera professione

 

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