I cittadini italiani che risiedono all’estero da oltre 1 anno, devono registrarsi in un’apposita anagrafe (AIRE), gestita dai Comuni in base alle informazioni ricevute dalle rappresentanze consolari all’estero.

L’AIRE ha lo scopo di mantenere un collegamento tra il cittadino italiano residente all’estero ed il suo comune, permettendo nel contempo la sua iscrizione nelle liste elettorali e quindi l’esercizio del diritto di voto.

L’iscrizione all’AIRE comporta la contestuale cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente (APR).

L’art. 5, comma 5 del DLCPS 233/46, modificato dalla Legge 3/2018, così letteralmente dispone:

Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l’iscrizione all’Ordine professionale italiano di appartenenza. La norma non fornisce alcuna ulteriore indicazione attuativa nel merito.

Il Comma 3 dello stesso art. 5 letteralmente dispone:

Per l’iscrizione all’albo è necessario:

  1. a) avere il pieno godimento dei diritti civili;
  2. b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all’esercizio professionale in Italia;
  3. c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell’Ordine.

Dall’interpretazione combinate dei due commi è possibile definire che è possibile il mantenimento dell’iscrizione all’albo di iscritti all’AIRE a seguito di specifica domanda purché gli stessi siano in possesso di un domicilio in Italia formalmente comunicato all’Ordine.

La domanda deve essere presentata direttamente agli uffici OPI, a mezzo PEC o con raccomandata A/R tramite la compilazione di apposito modulo.

Una volta valutata la sussistenza dei requisiti il mantenimento dell’iscrizione viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

 

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